SI PUÒ ESSERE LICENZIATI PER UN POST SUI SOCIAL?

Molte persone, sopratutto on line, utilizzano con leggerezza o superficialità espressioni offensive nei confronti del proprio datore di lavoro, scrivendo post o commenti sui social, messaggi di sfogo in gruppi w’up, postando video su TikTok durante la pausa pranzo e così via.

In molti pensano che i comportamenti assunti al di fuori del luogo di lavoro non possano essere sanzionati dal datore, tanto più se avvengono sul web, spesso considerato un non-luogo in cui tutto è concesso.

Condotte extra-lavorative possono determinare il licenziamento

In realtà non è così già da molto tempo, in quanto in base al tipo di lavoro svolto, anche le condotte riguardanti la vita privata del lavoratore possono risultare irrispettose o dannose per il proprio datore di lavoro oppure incompatibili con le mansioni svolte e nei casi più gravi rappresentare giusta causa “esterna” di licenziamento.

Pensiamo a chi commette un reato che pregiudichi l’immagine aziendale, al diverbio violento tra un lavoratore e il proprio superiore gerarchico al di fuori dell’orario e dei luoghi di lavoro, o al recente caso dell’insegnante di una scuola paritaria cattolica licenziata per aver aperto un canale Onlyfans. Ancora, recentissimo è il caso delle due vigilesse licenziate dalla Polizia Locale di Bari (e poi reintegrate dal Giudice del Lavoro in primo grado) per aver contattato un presunto affiliato ad un’organizzazione mafiosa locale al fine di impartire una lezione ad un cittadino che le aveva apostrofate durante l’orario di lavoro.

Tra le condotte extra-lavorative rientrano senz’altro le manifestazioni di protesta, espressioni del pensiero legittime e costituzionalmente tutelate, purchè non si travalichi il limite della continenza formale, ossia quel requisito di misura, correttezza e moderazione espressiva che deve caratterizzare l’esercizio del diritto di critica. Per questo motivo la Cassazione nel 2018 ha confermato il licenziamento di un gruppo di operai della Fiat che durante una protesta sindacale, avevano inscenato l’impiccagione dell’amministratore delegato, utilizzando un manichino, all’interno di una scenetta macabra, accusandolo di aver provocato il suicidio di alcuni lavoratori e di avere quindi le mani sporche di sangue.

Della sottile linea che divide l’offesa dalla critica legittima ne abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo: https://www.rellasistostudiolegale.it/insulti-al-capo-e-legittimo-il-licenziamento/

Vediamo in particolare quali sono i limiti da rispettare sul web, in base alle decisioni della giurisprudenza che delineano il confine tra critica legittima e insulto:

Post su Facebook “da licenziamento”

La Cassazione ha ormai chiarito che la diffusione di un messaggio offensivo pubblicato su un social network nei riguardi di persone facilmente individuabili integra un’ipotesi di diffamazione aggravata per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. Da ciò consegue che laddove il post pubblicato risponda a questi requisiti, è legittimo il licenziamento per giusta causa, trattandosi di condotta idonea a concretizzare un grave inadempimento del dovere di fedeltà imposto al dipendente (Cass. 10280/2018).

Esempleare è il caso della dipendente che aveva pubblicato sulla propria bacheca Facebook un post in cui esprimeva disprezzo per l’azienda: “mi sono rotta i ***** di questo posto di ***** e per la proprietà”

In tali casi non rileva più neppure che il profilo social sia “privato”, in quanto i social sono da considerarsi luoghi pubblici i cui contenuti possono essere diffusi da ciascuno dei contatti dell’utente (ad es. facendo circolare il post mediante uno screenshot, condivisibile con terzi), rendendo potenzialmente illimitato il numero dei destinatari del post. Dunque, tutto ciò che viene pubblicato, se rilevante per il giudizio, può essere valutato dal giudice, a meno che tale materiale pubblicato non sia stato acquisito in maniera illecita, forzando, ad esempio, le password.

Per verificare l’auenticità di un contenuto social, in caso di disconoscimento della parte che lo avrebbe realizzato, si può anche richiedere al Giudice di disporre una perizia informatica.

Critica a mezzo social: whats’app e messaggistica privata

Diverso è il caso dei messaggi inviati nelle chat private o nei gruppi chiusi dei social, parificati alla corrispondenza privata tra due persone, dunque segreta e inviolabile, come sancito dalla nostra Costituzione.

Si tratta, infatti, di messaggi inoltrati ad una cerchia ristretta di persone, ossia solo agli iscritti ad un determinato gruppo o ai partecipanti ad una determinata chat.

La segretezza nelle comunicazioni è tutelata anche per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone e alle chat private con accesso condizionato al possesso di una password fornita solo a determinate persone.

Dunque in linea di principio, laddove sussiste la segretezza della conversazione non può esserci lesione dell’immagine del datore di lavoro, in quanto quest’ultima presuppone e richiede la divulgazione a una moltitudine potenzialmente indeterminata di persone.

Per la Corte di Cassazione non è, pertanto, diffamatorio l’utilizzo da parte del dipendente che riveste la carica di RSA di espressioni “colorite” nei confronti dell’amministratore delegato nell’ambito di una conversazione intervenuta in un gruppo limitato di dipendenti sindacalmente attivi su una chat di Facebook con accesso condizionato al possesso di una password.

Sulla stessa linea il Tribunale di Firenze, secondo cui non costituisce condotta diffamatoria l’utilizzo da parte del dipendente nel gruppo whatsapp “Amici di lavoro” di espressioni di contenuto offensivo, minatorio e razzista nei confronti di un superiore gerarchico. Anche in questo caso si tratta di una chat privata e ristretta a un numero chiuso di partecipanti con conseguente esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede possa essere veicolato all’esterno.

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