Equo premio: i diritti del lavoratore inventore

Il contesto lavorativo, specie nel settore tecnico e innovativo, può riservare situazioni particolari quando un dipendente, nell’ambito delle proprie mansioni, realizza un’invenzione industriale. La domanda che nasce spontanea in questi casi è: il lavoratore ha diritto a un riconoscimento economico per l’invenzione fatta durante l’attività lavorativa? La risposta dipende dalla natura dell’invenzione e dalle specifiche previsioni contrattuali, nonché dalla giurisprudenza consolidata.

La distinzione tra invenzione di servizio e invenzione d’azienda

La legge distingue tra due tipologie di invenzione:invenzione di servizio e invenzione d’azienda. Entrambe si verificano nel contesto del rapporto di lavoro, ma mentre l’invenzione di servizio è realizzata nell’ambito del rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva è prevista nel contratto di lavoro e retribuita esplicitamente, l’invenzione d’azienda si verifica invece quando l’attività inventiva è il frutto del lavoro di un dipendente che ha svolto attività di ricerca, progettazione o altro, senza una specifica retribuzione per l’attività inventiva. In questo secondo caso, dell’invenzione può beneficiarne l’azienda, ma il lavoratore ha diritto ad esserne riconosciuto autore e a veder corrisposto un equo premio di natura economica

La giurisprudenza in materia di invenzione di servizio e invenzione d’azienda

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3013/2023, ha stabilito che l’onere della prova circa l’esistenza di una specifica retribuzione per l’attività inventiva grava sul datore di lavoro. Non è invece sufficiente che il lavoratore riceva una retribuzione superiore ai minimi contrattuali o che percepisca un superminimo per provare che l’attività inventiva sia stata remunerata. La giurisprudenza più recente sancisce che deve trattarsi di una retribuzione esplicitamente collegata all’attività inventiva.

L’importanza dell’equo premio in caso di invenzione d’azienda

L’equo premio è una compensazione economica per il valore che l’invenzione apporta all’azienda, anche se non è stata sfruttata economicamente o brevettata. Questo principio è stato ribadito dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 976/2024, dove si sottolinea che il lavoratore ha diritto all’equo premio anche se l’invenzione non ha generato un guadagno immediato per l’azienda. Il premio è una forma di partecipazione al valore che l’invenzione ha creato per l’impresa.

Il diritto all’equo premio si basa sul presupposto che l’invenzione realizzata dal dipendente abbia conferito un vantaggio competitivo all’azienda, facilitandola nella sua posizione sul mercato rispetto ai concorrenti, dunque deve essere riconosciuto anche se l’invenzione non ha generato ricavi immediati.

Il calcolo dell’equo premio

Uno degli aspetti più farraginosi riguarda il calcolo dell’equo premio, che può variare in base a diversi criteri e fattori, e che sarà grosso modo proporzionale agli utili ricavati dall’azienda in virtù dell’invenzione realizzata dal suo dipendente. In particolare, se l’invenzione è stata brevettata e ha portato guadagni all’azienda, si applica la formula tedesca per il calcolo dell’equo premio, che si basa sul valore economico dell’invenzione e su un fattore proporzionale. Tuttavia, nell’ipotesi in cui non sia calcolabile il guadagno tratto dall’azienda, il premio può essere determinato in via equitativa. Secondo una recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano il carattere straordinario dell’equo premio ne giustifica la quantificazione non necessariamente sulla base della reale remunerazione economica dell’invenzione, ma del valore strategico che ha per l’azienda.

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