Ormai è acclarato che i docenti precari con contratto al 30 giugno hanno diritto ad un risarcimento economico per non aver goduto dei giorni di ferie che non abbiano richiesto!
Lo afferma definitivamente la sentenza della Cassazione n. 16715 del 17 giugno 2024, che riconosce circa 1.500,00 € (per gli anni dal 2014 al 2017) in favore di una docente lombarda, a cui i dirigenti scolastici avevano considerato come giorni di ferie fruiti quelli intercorsi tra l’8 giugno e il 30 giugno di ogni anno.
La Cassazione, riprendendo anche alcune sentenze della Corte di Giustizia U.E., spiega che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Per godere dei 30 giorni di ferie annui a cui hanno diritto i docenti con contratto fino al 30 giugno devono aver fatto richiesta alla scuola o quantomeno che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa (es. una circolare) lo renda edotto della possibilità di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni, informandolo anche della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
In poche parole, i docenti possono presentare ricorso per ottenere la monetizzazione delle ferie non fruite per ogni anno in cui hanno svolto attività con contratto annuale fino al 30 giugno, dal 2015 ad oggi, in quanto la prescrizione è decennale.
Il ricorso è gratuito per chi appartiene ad un nucleo familiare con reddito inferiore ad € 38.500,00.
In caso di reddito superiore l’unico costo da sostenere per la presentazione del ricorso riguarda il contributo unificato, pari ad € 49,00.
Come per i ricorsi della Carta Docente da € 500,00, le spese legali sono a carico del Ministero!
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