Avrete sentito parlare del caso del cassiere licenziato dal supermercato per non aver superato il così detto “test del carrello”.
In cosa consiste il test del carrello?
In pratica un ispettore aziendale, fingendo di essere un normale cliente del supermercato (definito mistery client), nascondeva della merce all’interno di confezioni chiuse e sotto i cartoni nel carrello, per poi contestare al cassiere di non essersene accorto e quindi di aver impedito un ammanco di oltre 105,00 € in cassa.
Tecniche come questa rappresentano uno stratagemma sorto nell’ambito del marketing con la finalità di misurare la qualità del servizio, ma negli ultimi tempi viene invece utilizzata anche per controllare le prestazioni dei lavoratori e comminare contestazioni disciplinari che possono culminare in varie sanzioni, compreso il licenziamento, come in questo caso.
Infatti il lavoratore in questione veniva licenziato e la conseguente vertenza finiva davanti al Tribunale del Lavoro di Siena.
Ma può il datore di lavoro creare artificiosamente la causa per il licenziamento di un lavoratore?
Il principio di buona fede e correttezza che deve essere applicato in tutti i rapporti di lavoro, deve essere rispettato non solo dal lavoratore ma anche dal datore.
L’articolo 1375 del codice civile stabilisce infatti che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, mentre l’articolo 2087 del codice civile obbliga l’imprenditore a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Quando il datore viola questi principi fondamentali, creando artificiosamente una vera e propria trappola per “mettere alla prova” il lavoratore, il licenziamento sarà nullo.
Test come questo, con l’utilizzo del mistery client, possono essere legittimi invece, qualora vi sia il fondato sospetto di un illecito già in corso (es. ripetuti furti di merce), per verificarne le responsabilità; un pò come avviene per l’utilizzo delle telecamere sui luoghi di lavoro.
La sentenza del Tribunale di Siena che dichiara la nullità del licenziamento
La sentenza del Tribunale di Siena decide per la prima volta una causa su questo argomento, dichiarando il licenziamento nullo e la conseguente reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Secondo la sentenza emanata dal Tribunale del Lavoro, il comportamento fraudolento del datore integra una violazione delle norme imperative poste a tutela della dignità del lavoratore e del principio di buona fede contrattuale.
Il lavoratore, cassiere con oltre 12 anni di anzianità, era stato sottoposto nell’arco di pochi mesi a due “test del carrello”. La prima volta lo aveva superato, ma successivamente, dopo alcuni mesi, veniva sottoposto nuovamente a questo tipo di controllo durante il normale orario di lavoro, senza preavviso e in presenza di superiori gerarchici.
Durante questo secondo test, l’ispettore aziendale aveva deliberatamente nascosto numerosi prodotti all’interno di confezioni di birra sigillate e sotto cartoni pesanti nel carrello (praticamente impossibili da trovare). Il Tribunale ha rilevato come questa modalità di controllo trasformasse quello che dovrebbe essere uno strumento formativo in una vera e propria trappola disciplinare.
Il Giudice ha evidenziato come al cassiere fossero richieste mansioni che eccedevano la sua qualifica professionale, pretendendo di fatto un’attività di controllo antitaccheggio non prevista dal contratto collettivo, che spetterebbe semmai alle guardie giurate che presidiano il supermercato.
Peraltro, se un cassiere dovesse “mettere le mani” nel carrello del cliente per verificarne il contenuto esporrebbe il lavoratore a possibili reazioni verbali o fisiche da parte dei clienti ingiustamente sospettati, senza che egli abbia ricevuto una formazione specifica per gestire simili situazioni potenzialmente conflittuali.
Il lavoratore perseguitato e la reintegra nel posto di lavoro
Il Tribunale di Siena ha anche sottolineato come il licenziamento si inserisse in un contesto di progressiva escalation disciplinare nei confronti del lavoratore. Negli ultimi tempi, infatti, non solo era già stato sottoposto al test del carrello, ma gli erano anche state applicate svariate sanzioni disciplinari per piccole infrazioni: pochi minuti di ritardo (causati da disservizi ferroviari), straordinario non autorizzato, errata lettura dell’orario di inizio turno.
Tutte queste contestazioni, prese singolarmente, riguardavano episodi di lievissima gravità, spesso dovuti a semplici disattenzioni o equivoci. Tuttavia, considerate nella loro progressione e unite al fatto che si trattava di un sindacalista, delineavano un quadro di vero e proprio accanimento nei confronti del lavoratore – ai limiti del mobbing potremmo dire – culminato nella predisposizione della trappola del carrello che ha condotto al licenziamento, poi correttamente annullato in quanto discriminatorio.
Il lavoratore pur reintegrato dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Siena, ha scelto di non tornare nel suo posto di lavoro, preferendo optare per l’indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità del suo stipendio.

