indennità di frequenza per DSA

Indennità di frequenza DSA: iter e informazioni

Cosa sapere sull’indennità di frequenza DSA per i minori: l’iter da seguire.

L’indennità di frequenza è un aiuto economico di 333,00 € al mese che l’INPS eroga ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età per aiutare le famiglie al loro inserimento scolastico e sociale.

Viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso (scuola pubblica o privata, asilo nido, ecc.) o al trattamento terapeutico-riabilitativo (es. centro diurno o semi residenziale, riabilitativo, ecc.), per tutta la durata della frequenza.

Il minore che percepisce tale importo non deve avere un reddito personale annuo superiore ad € 5.725,46 (importo riferito all’anno 2024).

 Step da seguire per l’indennità di frequenza DSA

Al pari di tutte le domande di invalidità, anche l’indennità di frequenza per DSA è riconosciuta con apposito verbale rilasciato dall’I.N.P.S. all’esito della visita medica per l’accertamento del requisito sanitario, seguendo il consueto iter:

  1. chiedere al proprio medico di famiglia il certificato medico introduttivo da cui risultino le patologie e la storia medica del richiedente;
  2. trasmettere domanda amministrativa tramite patronato;
  3. recarsi a visita dalla commissione medica, previa convocazione, con tutta la documentazione medica in originale e in copia;
  4. si riceverà a mezzo posta o p.e.c. il verbale I.N.P.S. che attesterà l’esito della domanda;
  5. in caso di esito positivo procedere alla liquidazione delle somme tramite patronato, compilando i moduli per la verifica degli altri requisiti necessari oltre a quello sanitario (es. reddito personale inferiore ad € 5.725,46  per l’anno 2024);
  6. in caso di esito negativo valutare le possibilità di un Ricorso in Tribunale previo parere medico e legale; il ricorso è gratuito e senza rischi per famiglie con reddito inferiore ad € 38.514,03.
indennità di frequenza per DSA

Disturbo specifico dell’apprendimento: cose da sapere

Negli ultimi anni, l’indennità di frequenza è stata estesa anche ai minori con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, oltre che a coloro affetti da ADHD, funzionamento cognitivo borderline e disprassie. Tuttavia, è importante sottolineare che il riconoscimento dell’indennità di frequenza per DSA non è automatico, ma dipende da una valutazione specifica del grado di compromissione causato dal disturbo.

Occorrerà valutare da un punto di vista medico il grado di compromissione emotiva e scolastica causata dal disturbo dell’apprendimento.

Il fatto che il minore debba essere sottoposto a visite mediche per il riconoscimento delle patologie e del relativo diritto può sottoporre il bambino a stress emotivo, vergogna ed altre emozioni negative, si pensi al fatto che nella sala d’attesa, prima della visita medica presso la “commissione invalidi”, sarà presumibilmente circondato da persone anziane e malate.  

Questo deve indurre a rinunciare a richiedere l’indennità di frequenza? Certamente no!

È importante però che il proprio figlio venga adeguatamente preparato alla visita e gli venga detta la verità: il minore che percepisce l’indennità di frequenza non è invalido e non ha una disabilità, anche se viene sottoposto a visita medica presso la stessa commissione che valuta le persone invalide. 

Semplicemente la famiglia di un bambino con D.S.A. riceve un supporto finalizzato a sostenere le spese utili per l’ottimale percorso di formazione del bambino: dall’acquisto dei supporti tecnologici come il computer, alle visite specialistiche. Di fatto lo Stato riconosce che il bambino per svolgere i suoi compiti nei vari contesti di vita che frequenta, ha bisogno di un aiuto di tipo economico, in quanto considera il disturbo dell’apprendimento semplicemente un diverso modo di apprendere, non una malattia.

Come per ogni verbale I.N.P.S. in materia di invalidità, se dopo la visita presso la commissione medica     l’indennità non viene riconosciuta, è possibile presentare un ricorso giudiziario entro 6 mesi, che avvierà una procedura nel corso della quale il minore sarà sottoposto a visita presso un medico nominato dal Tribunale (C.T.U.) indipendente dall’I.N.P.S.

Sul nostro sito e sulle nostre pagine social forniamo costantemente informazioni su queste tipologie di pratiche in materia previdenziale.



Share the Post:

Leggi gli altri articoli