Nel contratto di lavoro spesso viene inserito un patto di prova scritto che ha lo scopo di consentire ad entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro.
Vediamo tre cose da sapere:
- Il periodo di prova può essere pattuito per un massimo di sei mesi, ma la durata precisa sarà concordata tra le parti nel contratto di assunzione, anche in base al contratto collettivo dello specifico settore.
Al lavoratore in prova spettano tutti i diritti del lavoratore non in prova: ferie, TFR, anzianità di servizio.
- La particolarità del patto di prova consiste nel fatto di poter cessare il rapporto senza preavviso, senza motivazione e anche senza particolari forme o procedure.
Capita infatti che dei lavoratori mi chiedano di impugnare il licenziamento che hanno subito durante il periodo di prova: purtroppo ciò non è possibile, perchè il mancato superamento del periodo di prova non è un licenziamento e può essere intimato anche oralmente.
3. È possibile impugnare il recesso datoriale solo quando la prova non è stata in concreto consentita, se sono state assegnate mansioni diverse da quelle concordate o se il lavoratore riesce a dimostrare che il mancato superamento del periodo di prova in realtà è motivato da ragioni illecite o discriminatorie.
In questi casi il lavoratore ha il diritto di terminare il periodo di prova o ottenere il risarcimento del danno.
Se invece dopo il periodo di prova le parti intendono instaurare il rapporto di lavoro, non serve firmare nulla, il rapporto prosegue automaticamente e il periodo di prova rientra nel computo dell’anzianità di servizio.

