INCIDENTE MENTRE VADO A LAVORO: CHI PAGA L’INFORTUNIO IN ITINERE?

Quando si parla di incidenti legati al lavoro, si pensa subito a ciò che accade “dentro” l’azienda: un macchinario, una caduta in reparto, un errore in cantiere.

Eppure una parte rilevante dei sinistri collegati all’attività lavorativa avviene fuori dal luogo di lavoro, lungo il tragitto quotidiano per recarsi sul posto di lavoro o per tornarne a casa.

L’infortunio in itinere è quello che si verifica durante il normale percorso connesso all’attività lavorativa e rientrano nella tutela assicurativa gli eventi che accadono:

  1. durante il tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro,
  2. nel percorso che collega due luoghi di lavoro (nel caso di rapporti plurimi o sedi diverse),
  3. lungo il tragitto necessario per raggiungere il luogo di consumazione dei pasti quando non esista una mensa aziendale.

In questi casi, in presenza delle condizioni che descriviamo nel presente articolo, interviene l’assicurazione INAIL, previa denuncia del sinistro tramite apposito modulo da trasmettere sul sito internet dell’ente.

Cosa si intende per “normale percorso”?

Di regola si tratta della strada più breve che collega i due punti prescelti (ad esempio da casa a lavoro e viceversa), in un orario compatibile con quelli di entrata e di uscita da proprio turno lavorativo.

Una variazione del percorso potrebbe essere giustificata dal traffico, dalla scelta di una via più sicura o meglio illuminata, insomma deviazioni o interruzioni, purché necessarie, cioè dovute a forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi giuridici rilevanti: alcune sentenze ammettono ad esempio che la deviazione effettuata per poter lasciare i propri figli a scuola rientra nella tutela prevista dalla norma.

Quale mezzo di trasporto?

Un capitolo centrale è quello relativo alla risarcibilità del sinistro, in base al mezzo di trasporto utilizzato in occasione dell’infortunio: la legge considera che auto e moto aumentino il livello di rischio rispetto al percorso a piedi o con mezzi pubblici.

Ne consegue che in caso di sinistro avvenuto a bordo di auto o moto, il lavoratore che si stava recando sul posto di lavoro dovrà provare che l’uso del mezzo privato fosse necessario.

Dunque sarà risarcito il sinistro con mezzo privato (auto o moto), lungo il normale percorso per andare o tornare dal luogo di lavoro, quando:

  • la distanza rende irragionevole andare a piedi,
  • i mezzi pubblici sono assenti o non compatibili con gli orari di lavoro,
  • le condizioni personali o familiari rendono il mezzo privato l’unico modo per garantire la prestazione lavorativa.

In conclusione, per la legge, l’uso del mezzo privato è coperto solo se “necessitato”.

La bicicletta, pur essendo un mezzo privato, costituisce un’eccezione ormai consolidata a questa regola: a differenza dell’auto o della moto, l’uso della bici per il tragitto casa-lavoro (e viceversa) è sempre ammesso.

Recenti sentenze della Cassazione valorizzano infatti la tutela della salute e dell’ambiente, nonché le esigenze di vita e familiari del lavoratore, compreso il diritto al riposo, incentivando l’uso della bicicletta, che è considerato sempre necessitato, così riconoscendo la risarcibilità dell’infortunio in itinere avvenuto con tale mezzo, seppur privato.

Share the Post:

Leggi gli altri articoli