SE TI SPOSI NON PUOI ESSERE LICENZIATA: TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE

In pochi sanno che il decreto legislativo n. 198 del 2006, anche definito “codice delle pari opportunità tra uomo e donna” dispone la nullità del licenziamento intimato alla donna che si è sposata o che si sposerà a breve.

Per la precisione, se ti sei sposata, non puoi essere licenziata nel periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni, sino ad un anno dopo l’avvenuta celebrazione, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro ne sia a conoscenza, o meno.

La ratio della legge consiste nel tutelare in modo deciso la lavoratrice che potrebbe di lì a poco potrebbe affrontare una gravidanza, per cui si presume che il datore di lavoro, temendo i costi e le disfunzioni delle assenze per maternità, la possa licenziare per questo motivo, adducendo formalmente dei meri pretesti.

È importante ricordare che il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni da quando la lavoratrice ha ricevuto la comunicazione scritta con cui il datore di lavoro le comunica il licenziamento e le relative motivazioni.

Il licenziamento nel periodo del matrimonio sarà invece legittimo solo se motivato da altre cause (diverse dal matrimonio) specifiche e reali che il datore di lavoro dovrà indicare e dimostrare per superare la presunzione del licenziamento per causa di matrimonio:

  1. colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto;
  2. cessazione dell’attività dell’azienda datrice di lavoro (o cessazione del ramo d’azienda in cui è occupata la lavoratrice, se risulta impossibile utilizzare le sue prestazioni lavorative in altro ramo d’azienda);
  3. scadenza del contratto a termine;

Inoltre, nei contratti individuali o collettivi di lavoro sono nulle le così dette clausole di nubilato, ossia quelle che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito al matrimonio.


Possibili estensioni: tutela delle coppie conviventi e del lavoratore-padre

Ad oggi il divieto di licenziamento per causa di matrimonio è riferito alle sole donne, senza che ciò determini una forma di discriminazione nei confronti degli uomini, in quanto la diversità di trattamento tra uomo e donna è giustificata da ragioni, non di genere, ma di tutela della maternità (così sancisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018).

Tuttavia, in alcuni casi in cui si verificano forme di discriminazione, potrebbe essere possibile estendere la medesima tutela applicata alla lavoratrice, anche in favore dei lavoratori uomini che si sposano o almeno alle donne che pur non sposandosi, decidono di andare a convivere unendosi civilmente.

In virtù del mutato quadro sociale, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale infatti è nel senso di parificare i diritti dei coniugi a quelli delle parti dell’unione civile, come già avviene, almeno sotto certi aspetti, grazie alla Legge 76/2016.

Così, il Tribunale di Ancona nel 2018 e quello di Torino nel 2019, hanno sentenziato nel senso della nullità del licenziamento intimato nel corso dell’anno successivo alla stipulazione dell’unione civile tra due donne.

Nelle sentenze appena citate si sottolinea la finalità di salvaguardare la comunità familiare e la libertà dei suoi componenti di sesso femminile di realizzare il proprio progetto di vita in comune senza il timore di ritorsioni a causa del matrimonio (e ora anche dell’unione civile, tra persone dello stesso sesso).

Proprio su questa scia, infine, si potrebbe estendere il divieto di licenziamento anche in favore del lavoratore-padre che si sposa o si unisce civilmente ad un’altra persona, applicando in suo favore i medesimi principi di tutela generale della libertà di costruzione della comunità familiare.

In questa direzione va, ad esempio la norma introdotta nel 2022 che prevede il divieto di licenziamento nei confronti del lavoratore-padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001, fino al compimento di un anno di età del bambino.

In conclusione, sono tante le forme di tutela nei confronti della genitorialità, per cui è necessario sia per il datore di lavoro informarsi circa le norma da rispettare qualora si intenda licenziare un lavoratore, sia per il lavoratore-genitore essere consapevole e informato circa i propri diritti.

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