A chiunque può essere capitato di aver subito un danno e la legge prevede il diritto ad ottenere il risarcimento per ristabilire la giustizia tra le parti
1. non posso dimostrare un danno economico, meglio lasciar perdere: FALSO!
All’interno del nostro ordinamento, oltre al danno patrimoniale – cioè il risarcimento economico – esiste anche quello non patrimoniale, cioè quel danno che non è direttamente suscettibile di una valutazione economica, ma che ha comunque cagionato un pregiudizio alla nostra persona.
Quindi, in concreto, cosa rientra in questa categoria?
La definizione di danno non patrimoniale nel corso del tempo ha subito numerose modifiche, tutte tendenti ad allargarne le maglie, con lo scopo di ampliare le voci di danno che possono essere oggetto di risarcimento.
Una svolta decisiva in tal senso si è avuta con le c.d. Sentenze gemelle di San Martino (Sent. Cass. civ. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008) che hanno delineato il principio per cui, all’interno della categoria del danno non patrimoniale, devono essere ricomprese, ai sensi dall’art. 2059 c.c., tutte le voci di danno “previste dalla legge”, tali da intendersi quelle violano un diritto costituzionalmente garantito, tra tutti – quello più evidente – quello alla salute.
Dunque, rientrano in questa categoria il danno biologico, il danno esistenziale e il danno morale e, per la loro quantificazione, viene utilizzata una apposita tabella, elaborata dal Tribunale di Milano.
Attenzione però, esattamente come per il danno patrimoniale, anche questi devono essere provati e, in questi casi, la “prova-regina” è sicuramente la perizia medico-legale che individua esattamente la sofferenza psico-fisica subita in conseguenza dell’illecito subito.
Non basterà dire, come spesso accade, «mi ha fatto agitare» «non ho dormito la notte”» etc., occorrerà individuare l’esistenza di una patologia con un apposito professionista sanitario.
2. è passato tanto tempo, ormai non posso farci più nulla: FALSO!
Lo scorrere del tempo è particolarmente rilevante per il diritto.
In linea generale, infatti, i rapporti giuridici tra le parti hanno bisogno di essere definiti in maniera certa, senza possibilità che lo scorrere del tempo possa comportare eccessivi mutamenti non desiderati.
Questo principio, chiamato principio di certezza del diritto, mal si concilia con lo scorrere del tempo e per questo l’istituto della prescrizione, che cerca di trovare il giusto equilibrio tra queste due spinte opposte.
La prescrizione è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona deve far valere un proprio diritto, e quindi anche chiedere il risarcimento del danno.
L’art. 2947 c.c. stabilisce che, in linea generale, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Quindi… non è mai “troppo tardi”, ma attenzione, il termine di prescrizione varia in base al tipo di rapporto da cui deriva il danno che abbiamo subito.
Facciamo alcuni esempi.
- Ho subito un danno derivante da un sinistro stradale: ho due anni di tempo per poter agire.
- Ho subito un danno come conseguenza di una operazione chirurgica: ho dieci anni di tempo per agire nei confronti della struttura ospedaliera
- Sono stato morso dal cane di proprietà del mio vicino: ho cinque anni di tempo per poter agire.
- Il mio conduttore non paga gli affitti: ho cinque anni di tempo per poter agire
3. Ho chiesto scusa, tutto risolto: FALSO!
Il c.d. “patto tra gentiluomini” non ha alcun valore giuridico e la vincolatività dell’accordo è connessa esclusivamente all’onore delle parti.
Viceversa, quello che potrebbe aver valore è la rinuncia alla volontà di chiedere un risarcimento del danno che potrebbe assumere le forme di un vero e proprio accordo, se non è redatta in forma scritta.
Sul tema, si rimanda all’articolo sul nostro blog: https://www.rellasistostudiolegale.it/contratto-verbale-valore/
In conclusione, non dar nulla per scontato, il tema della responsabilità e del risarcimento del danno nasconde numerose insidie, rivolgiti ad un professionista che possa aiutarti ad evitarle e ad ottenere il miglior risultato possibile.

